Federalismo fiscale/2: le ricadute sulle competenze delle regioni nel settore istruzione

La riformulazione del comma 3 dell’articolo 8 sul federalismo fiscale, approvata dalla Camera, rende esplicito che per le spese d’istruzione rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni quelli per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.

Appare difficile cogliere l’esatta portata della previsione esplicitata dal comma. Infatti non appare chiaro se, una volta ricomprese nel finanziamento secondo le forma e le modalità stabilite per i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), tutte le “spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alla regioni dalle leggi vigenti”, residuino o meno altre funzioni amministrative regionali in materia di istruzione che dunque dovrebbero essere finanziate diversamente.

Le difficoltà interpretative potrebbero essere superate solo attraverso un aggiornamento delle funzioni che potrebbero essere esercitate dalle regioni in materia di istruzione per effetto dell’assetto costituzionale definito dalla riforma del Titolo V, che inserisce la materia “istruzione” fra quelle a potestà legislativa concorrente.

Questa necessità trova conferma nel comma 2 dell’articolo 8 che stabilisce una specie di “qualificazione automatica” come spese finanziabili con i LEP quelle che deriveranno (alle regioni) dall’attuazione dell’Intesa in materia di istruzione in corso di perfezionamento.

Questa lettura consentirebbe di comprendere tutte le spese connesse all’espletamento del servizio d’istruzione nel perimetro del finanziamento dei LEP, evitando che talune delle attività poste in essere dalle regioni debbano essere finanziabili solo come attività “extraLEP”, e cioè con tributi propri e quote del fondo perequativo.