Devolution/1. Cosa cambia per la scuola

Di scuola, per la verità, si è parlato poco in questi giorni in cui è stata approvata dal Parlamento la riforma di un’ampia parte della Costituzione. Altri punti del nuovo testo costituzionale hanno attirato l’attenzione dei commentatori, per esempio quelli riguardanti le attribuzioni del presidente del consiglio, il senato federale e, dopo le osservazioni critiche mosse dalla Conferenza episcopale italiana, la sanità.
A differenza di quanto avvenuto per altre materie, le modifiche all’art. 117 della Costituzione riguardanti la scuola sono rimaste le stesse fin dall’inizio dell’iter di questa nuova riforma costituzionale, e consistono sostanzialmente nella sostituzione del comma 4 del testo già modificato dal centro-sinistra nel 2001 con il seguente nuovo comma:
Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
“.
Il precedente comma dell’art. 117 era invece il seguente:
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato“.
Non sono stati però modificati i commi 2 e 3 per quanto riguarda la scuola, e quindi resta confermata la competenza esclusiva dello Stato nella definizione delle “norme generali sull’istruzione” (c. 2 punto n) e nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale“, e resta confermato anche, un po’ contraddittoriamente, l’inserimento della voce “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale” nell’elenco delle materie a legislazione concorrente.
Anche su queste materie, tuttavia, lo Stato ha competenza esclusiva nella “determinazione dei principi fondamentali“.
Va ricordato che la riforma costituzionale del centro-destra non essendo stata approvata con una maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può essere sottoposta a referendum popolare (qualora ne “facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”). La battaglia politica si focalizzerà ora sulla conferma popolare della legge.