
Devolution in arrivo/3. Quali conseguenze per lautonomia
Quanto alla “organizzazione scolastica e gestione degli istituti scolastici e di formazione”, si deve rilevare che la competenza legislativa esclusiva è sì riconosciuta alle Regioni, ma “salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche” (estensibile magari, per connessione, a quelle formative). La quale autonomia, che è di tipo funzionale e non sostanziale (come quella, per esempio, dei Comuni), continuerà ad essere governata da normative statali (legge 59/1997, art. 21; DPR 275/1999; la stessa legge n. 53/2003, che la richiama). Peraltro l’attribuzione alle Regioni della competenza legislativa esclusiva in materia di “organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici” e di “definizione della una parte dei programmi scolastici e formativi d’interesse specifico” potrebbe in qualche modo aprire la questione di un possibile ridimensionamento o, comunque, di rapporti critici con il principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, che rappresenta un’esplicitazione di sussidiarietà orizzontale. Perché? Le istituzioni scolastiche potrebbero essere limitate, oppure impossibilitate, ad intervenire su parte dei piani di studio (“di interesse specifico delle Regioni”), peraltro riferita ad una quota non determinata né dalla legge di riforma degli ordinamenti né dal decreto attuativo. Sul versante del personale docente e dirigente, che sarebbe gestito dalle Regioni, non dovrebbero venir meno le regole generali, uniformi a livello nazionale, in materia di formazione, inquadramento, carriera, sia nel caso (di cui si discute proprio in questi giorni) di un nuovo stato giuridico introdotto per legge, sia a seguito e nell’ambito dei contratti nazionali di categoria. Non secondari sono gli effetti sulle strutture dell’amministrazione con lo snellimento delle funzioni e la riduzione della gestione.
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