Devolution in arrivo/2. Quali conseguenze per la scuola

Come muterebbe dunque il quadro delle competenze disegnato dalla “devolution” rispetto alla situazione attuale?
Da una parte verrebbe a cadere la competenza concorrente sul sistema di istruzione, a rischio di perenne contenzioso, mentre dall’altra la definizione dei programmi sarebbe fatta a livello nazionale anche per i percorsi del sistema di istruzione e formazione, senza le complicate negoziazioni che hanno finora reso faticosa la vita dei modelli integrati (IFTS, corsi sperimentali triennali per la qualifica ex legge 53).
C’è da considerare che le modifiche all’art. 117 non toccano il comma 2, e che quindi resta confermata allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di “norme generali sull’istruzione” (punto n) e di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (punto m). Il combinato disposto, cioè l’insieme, di queste due competenze, e di quelle assegnate allo Stato in materia di definizione dei programmi di interesse nazionale anche per il sistema di istruzione professionale, configura addirittura un ampliamento delle competenze dello Stato, rispetto a quelle attuali, almeno per quanto riguarda l’architettura complessiva del sistema formativo.
Così stando le cose, i timori di una forte deriva regionalista verso la formazione di 20 autarchiche repubbliche educativo-formative potrebbero ridursi. E l’autonomia scolastica?