Coronavirus: il decreto legge del 2 marzo conferma la validità dell’anno scolastico sotto i 200 giorni

È stato pubblicato nella tarda serata di ieri il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 “Misure  urgenti  di  sostegno  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” di cui già venerdì scorso erano stati anticipati alcuni provvedimenti in un comunicato stampa di Palazzo Chigi. Per quanto riguarda le scuole coinvolte nell’emergenza con sospensione delle lezioni, come già anticipato dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, l’art. 32 conferma la validità dell’anno scolastico anche senza il raggiungimento dei 200 giorni di lezione.

La durata del servizio per i docenti in periodo di prova coinvolti nell’emergenza è ridotto in proporzione alle assenze per chiusura della scuola.

Si parla di riconoscimento dell’anzianità di servizio, lasciando intendere (ma il Ministero dovrà confermare) che per i supplenti la validità dell’anno scolastico potrebbe non richiedere i 180 giorni prescritti.

Di seguito il testo.

“Art. 32 Conservazione validità anno scolastico 2019-2020

  1. Qualora le  istituzioni  scolastiche  del  sistema   nazionale d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di  lezione,  a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva  comunque  validità  anche  in  deroga  a  quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i  termini  previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova  del  personale delle  predette  istituzioni  scolastiche  e  per  il  riconoscimento dell’anzianità di servizio”.