Controllo biometrico sui DS: ‘cornuti e mazziati’

Sull’assurdità punitiva e populista del controllo biometrico per i dirigenti scolastici, trattati alla stregua dei furbetti del cartellino, Tuttoscuola ha già evidenziato più volte l’iniquità, l’inapplicabilità, i costi, e, soprattutto, l’atteggiamento immotivato di sfiducia nei loro confronti.

Caduta nel vuoto la richiesta sindacale ai senatori di maggioranza di escludere dal provvedimento il controllo biometrico per i dirigenti scolastici, come era stato previsto invece per i docenti, il ddl voluto dal ministro Giulia Bongiorno ora è legge e, dopo la prossima entrata in vigore, avrà soltanto bisogno di decreti applicativi per entrare in funzione a tutti gli effetti.

Il ministro Bongiorno, respingendo le critiche per il controllo biometrico sui dirigenti scolastici, ha ritenuto intempestiva la critica in assenza del decreto di attuazione.

A parte il fatto che il decreto non potrà ignorare i vincoli di legge, proviamo a elencare comunque le situazioni ostative che il provvedimento di attuazione dovrà superare per rendere applicativa la legge, tenendo conto del nuovo dispositivo che prevede: “I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell’accesso …”.

Verifica dell’accesso: dove e quando.

A differenza di quasi tutti i dirigenti pubblici, i dirigenti scolastici hanno rapporti istituzionali all’esterno della sede di servizio: uffici scolastici territoriali e regionali, enti locali, organi di polizia, servizi sanitari.

Prima di attivare quei contatti istituzionali, dovranno passare al controllo biometrico della sede di servizio? Dopo la conclusione di quei contatti istituzionali dovranno rientrare nuovamente in sede per il nuovo controllo biometrico?

A differenza di quasi tutti i dirigenti pubblici, i dirigenti scolastici operano anche sulle sedi periferiche dipendenti. Prima di accedere a quelli sedi, dovranno passare al controllo biometrico della sede di servizio? A conclusione di quelle presenze dovranno rientrare nuovamente in sede per il nuovo controllo biometrico?

Nel caso di reggenze o di incontri di rete nell’ambito del territorio di competenza, dovranno passare preventivamente nella sede di titolarità e ritornarvi a reggenza o incontro di ambito conclusi?

Insomma, la mobilità connessa con il ruolo dirigenziale dei capi d’istituto, oltre ad essere difficile da controllare, rischia di essere una colpa per il dirigente che secondo il ministro Bongiorno dovrebbe essere stanziale. 

Spetterà al Nucleo della Concretezza, previsto dalla nuova legge, il compito di effettuare sopralluoghi e verbalizzare eventuali inadempienze. L’inosservanza per l’attuazione delle misure correttive ha rilevanza ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare: “cornuti e mazziati”, insomma.