Chi irroga la sanzioni per scioperi non legittimi?

La Commissione di garanzia sugli scioperi nei comparti pubblici ha stabilito che sia il dirigente scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare nei confronti del personale docente e del personale Ata che abbia partecipato ad uno sciopero illegittimo (violazione dell’obbligo di preavviso, comunicazione per iscritto, ecc.). La sanzione può essere anche di carattere pecuniario con trattenuta sullo stipendio.

Occorre però che, per procedere, lo sciopero sia stato giudicato illegittimo dalla stessa Commissione di garanzia. Il dirigente scolastico non può quindi procedere di propria iniziativa, prima della decisione della Commissione. Per arrivare alla sanzione occorre la consueta procedura di contestazione di addebito nei confronti del dipendente, di tempo per eventuali controdeduzioni e infine di determinazione della sanzione vera e propria.

C’è tuttavia un dubbio da chiarire. Visto che al personale ATA non possono essere irrogate sanzioni direttamente da parte del dirigente scolastico che ha competenza solamente per l’avvio della procedura, essendo rimessa all’ufficio provinciale ogni determinazione finale in merito, il personale Ata rimarrà impunito?