Ata-Enti locali, no alla ricostruzione
Il servizio prestato alle dipendenze degli Enti locali non è valido per ottenere gli aumenti per l’anzianità quando si passa alle dipendenze dello Stato. Così ha deciso la Corte d’appello di Perugia con una sentenza depositata il 24 ottobre scorso. I giudici di secondo grado hanno recepito l’orientamento della Corte costituzionale, che ha dichiarato legittima la norma che dispone il riconoscimento al mantenimento dell’importo della retribuzione maturata nell’Ente locale. Escludendo, dunque, il diritto a far valere i servizi prestati ai fini della ricostruzione di carriera nell’amministrazione scolastica. Secondo i giudici, quindi, gli Ata provenienti dagli Enti locali hanno diritto a non perdere il livello retributivo maturato, ma non hanno titolo a chiedere la ricostruzione di carriera. Non si tratta, infatti, di dipendenti che hanno lavorato precedentemente come precari e poi sono stati immessi in ruolo nella stessa amministrazione. Quanto, invece, di dipendenti di altra amministrazione (Ente locale) che sono stati inquadrati in un’amministrazione diversa (Scuola). Pertanto, non è possibile estendere i benefici retributivi legati all’anzianità di servizio, proprio perché il servizio non è stato prestato nella stessa amministrazione. Fermo restando, però, che l’importo retributivo maturato va ad agganciarsi direttamente alla classe stipendiale corrispondente o a quella immediatamente inferiore. E a partire dalla data di assegnazione della classe stipendiale (che coincide con il trasferimento dall’Ente locale alla Scuola) il lavoratore avanza regolarmente nella progressione economica con le regole previste per lo Stato.
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