Un passo verso la “In-Devoluzione”?

Il nuovo articolo 117 della Costituzione, uscito riformato dalla votazione del Senato, non solo riporterà chiarezza nei rapporti e nelle competenze dello Stato e delle Regioni sulla cosiddetta legislazione concorrente – ora completamente cancellata – ma sposta anche gli equilibri tra Stato e Regioni in materia di istruzione.

Nel vecchio articolo 117 si prevedeva per lo Stato la legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (omissis) … n) norme generali sull’istruzione.

La nuova formulazione della lettera n) in materia di legislazione esclusiva prevede ora che lo Stato abbia competenza esclusiva su: n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica.

Non più dunque norme generali e principi fondamentali in capo allo Stato, ma anche disposizioni generali e comuni sull’istruzione, nonché ordinamento scolastico.

Per quanto riguarda l’istruzione, in qualche modo sembra un po’ un ritorno al passato con lo Stato che si riprende il potere a scapito della devoluzione. È vero che, come prevede l’art. 116, a sua volta riformato, lo Stato può delegare talune proprie competenze alle Regioni virtuose, ma è lo Stato ad esserne detentore.

Si capisce, quindi, la dura opposizione della Lega contro l’approvazione di quegli articoli che indeboliscono la devoluzione, lasciando alle Regioni ‘soltanto’ la potestà legislativa in materia di formazione professionale, di servizi scolastici e di promozione del diritto allo studio, anche universitario.