Un altro decreto integra la manovra finanziaria sulla scuola. E’ polemica

Si fa sempre più caldo il fronte dell’istruzione. Il livello di tensione è salito ulteriormente nella scorsa settimana, nella quale, tra numerose manifestazioni degli studenti, è stata fissata la data dello sciopero generale del personale della scuola (30 ottobre) e si è aperto un nuovo fronte di polemica tra governo e Regioni. Il governo infatti è andato avanti spedito (e imperturbabile) sulla sua strada, ponendo il voto di fiducia sul decreto n. 137 (quello su voto in condotta e maestro unico) e inserendo nel decreto legge n. 154 sulla spesa sanitaria una norma sulla scuola che ha innervosito le Regioni, mentre l’opposizione alza i toni dello scontro a tutto campo.

Proprio l’ultimo decreto è ora al centro del confronto politico e istituzionale. Vediamo perché.

Il decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, nel disporre misure urgenti in materia di spesa sanitaria e di regolazioni contabili delle autonomie locali, ha integrato ancora una volta, con un comma aggiuntivo, l’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (quello, per intenderci, dei tagli alla scuola), rendendo immediata una operazione di cui nel piano programmatico dei ministri dell’istruzione e dell’economia per l’attuazione della manovra per l’istruzione non sono specificati i tempi.

Nell’articolo 3 si prevede, infatti, che “I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno”.

Insomma si specificano tempi e modalità di attuazione di una misura (dimensionamento delle istituzioni scolastiche) già decisa nella legge 133 di quest’estate. Il piano programmatico al riguardo non fissava scadenze e, soprattutto, non individuava un’autorità istituzionale legittimata a imporre la corretta applicazione delle norme. Il decreto ha previsto anche questo, richiamando una norma (l’art. 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) che consente di assumere provvedimenti sostitutivi proporzionati alle finalità da perseguire: se le Regioni non ottemperano all’applicazione della norma, vengono diffidate dal Presidente del Consiglio il quale, in caso di inottemperanza dopo 15 giorni dalla diffida, nomina un commissario ad acta, i cui oneri vengono posti a carico della Regione. E ora ci sono poche settimane per agire.