Trasferimenti: non si potranno chiedere prima di 2 anni

La legge di riforma (n. 53/03) prevede, all’articolo 3, che gli insegnanti, anche al fine di garantire la continuità didattica, permangano nella stessa sede di servizio per un congruo periodo di tempo.
In altre parole i docenti non potranno più richiedere il trasferimento ad altra sede di servizio, se non dopo aver trascorso almeno due anni di servizio continuativo nella stessa scuola (e, forse, nella stessa classe).
Sembra che questa previsione sia contenuta già nello schema del primo decreto legislativo delegato che il ministro Moratti si prepara a presentare nei prossimi giorni al Consiglio dei Ministri.
E anche l’Aran, in attuazione della legge, si è mossa in questo senso, proponendo di bloccare la permanenza dei docenti nella stessa sede per almeno un biennio.
Attualmente i docenti, se non sono di prima nomina, possono chiedere trasferimento anche ogni anno, non essendo infatti prevista alcuna limitazione alla mobilità.
In assenza di una contestuale proposta di regolazione degli organici e degli effetti che le riduzioni di posti determinano sulla permanenza in sede dei docenti, i sindacati presenti alla contrattazione (in particolare la Cisl scuola) si sono dichiarati contrari alla proposta dell’Aran.
Sembra tuttavia che difficilmente si assumerà una posizione di netto rifiuto della prevista restrizione, stante il vincolo della legge e il rischio che a provvedere alla sua definizione, in assenza di accordo, sia un intervento legislativo.