Tra federalismo e "devolution"/1. Il disegno di legge La Loggia

Lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva in materia di: “(w) norme generali sull’istruzione, sulla formazione e sulla ricerca scientifica e innovazione tecnologica; ordinamento delle professioni”. Così stabilisce il disegno di legge del ministro Enrico La Loggia, approvato dal Consiglio dei ministri l’11 aprile 2003.
La novità, rispetto all’attuale art. 117, è di rilievo, poiché inserisce anche la formazione nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, che così si occuperà non solo di licei ma anche delle norme generali (nonché dei livelli essenziali di prestazione) riguardanti i percorsi dell’istruzione e formazione professionale.
In questo modo verrebbe rimosso il diverso trattamento “istituzionale” che l’attuale art. 117 riserva alle due aree, liceale e professionale, che fanno parte del secondo ciclo della riforma Moratti: tutti gli ordinamenti resterebbero al centro, mentre tutta l’organizzazione e la gestione dell’offerta formativa sul territorio sarebbero affidate alle Regioni per entrambe le aree. Tutto chiaro, dunque?