Titolo V:il passaggio ai costi standard

Quando si parla di decentramento di competenze dal centro verso la periferia istituzionale si creano contestualmente degli schieramenti, alcuni dei quali disposti a sostenere le decisioni del responsabile politico, altri a contrastarne gli orientamenti e le decisioni per le preoccupazioni che generano sempre i processi di cambiamento organizzativo.

Perciò non sorprende il ritardo che sta accumulando  il Miur per manifestare il proprio orientamento rispetto all’Accordo già condiviso con gli altri soggetti istituzionali una prima volta lo scorso 22 gennaio ed una seconda volta lo scorso 9 giugno, con l’accoglimento delle ulteriori e tardive esigenze di modifica formulate dal Miur circa la tempistica attuativa indicata nell’ Accordo.  Preoccupa la mancata percezione del pericolo al quale si  espone il sistema educativo.

L’avvio del percorso concreto di attuazione della riforma fiscale in assenza della nuova mappa di competenze dei diversi soggetti istituzionali rende concreto il rischio che talune delle attività per l’attuazione del diritto all’istruzione possano essere considerate estranee al “perimetro” dei livelli essenziali, con limitazioni quantitative significative nella definizione del parametro di costo standard e quindi finanziabili solo come attività “extra Lep”, e cioè con contributi propri delle regioni.

 La legge prevede che alla determinazione del  predetto fabbisogno finanziario per il settore istruzione concorrono “…le spese connesse allo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti” (art. 8, 3 comma), quelle che “… derivano dalle nuove funzioni attribuite a Regioni ed enti locali a seguito dell’Accordo Quadro Stato, Regioni, Autonomie locali (art. 8, 2 comma), nonché le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni che la Costituzione attribuisce alla competenza residuale e concorrente delle Regioni (art. 7, comma 1, lettera a).

La concreta ed esatta dimensione della predetta previsione si può concretizzare solo con il riordino organizzativo del quadro istituzionale. Un riordino difficile da realizzare, ma indispensabile per stabilire ciò che dovrà essere finanziato e con quale tipo di contributo, per integrare la scuola con la società, con il territorio e con i sistemi produttivi. Questa esigenza postula, tra l’altro, il ridisegno dell’assetto dell’amministrazione centrale e periferica e delle strutture interne del sistema regionale per fugare il rischio di una possibile ma inutile duplicazione di funzioni e di personale.