Tetto del 30% di stranieri/1. Sembra che la montagna abbia partorito il topolino

Il decreto-legge sulla scuola, approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì scorso, prevede, tra l’altro, il discusso tetto del 30% degli alunni stranieri in classe.

Isolando il merito del provvedimento dal contesto nel quale è stata lanciato, chiaramente influenzato dal clima e dalle tattiche pre-elettorali della politica, si può dire che lo stanziamento di fondi per sostenere l’apprendimento della lingua italiana da parte di studenti e genitori che non la parlano adeguatamente sia un fatto positivo, ancor più se si tiene conto del fatto non irrilevante che la dispersione scolastica (con tutti i suoi nefasti effetti) è molto più elevata tra gli alunni stranieri, a partire da coloro che non parlano bene la nostra lingua. Al contempo va rilevato che l’intervento – di cui tanto si è parlato in questi giorni, talvolta a sproposito – è dal punto di vista quantitativo marginale. Infatti, sia per le regole fissate – a quanto se ne sa – nel decreto, sia per l’ammontare limitato di finanziamenti, la platea sulla quale si intende intervenire è modesta rispetto ai grandi numeri del sistema di istruzione, anche sa ha il merito di operare sui casi più critici. Approfondiamo meglio questa valutazione attraverso l’analisi dei dati e le considerazioni che seguono in questa e nelle successive notizie. Un giudizio più completo sarà possibile solo quando sarà noto il testo definitivo.

Chi riguarda

Dal testo ufficioso del decreto (non ancora esaminato dal Quirinale per l’approvazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), il tetto del 30% degli stranieri in classe prevede modalità di applicazione diverse nei vari ordini e gradi di scuola, riferiti, comunque, non alle attuali situazioni – secondo il Ministero sono oggi circa 34mila le classi che superano il tetto del 30% – bensì soltanto alle future classi prime che si andranno a costituire a cominciare dal prossimo anno scolastico 2027-28.

Per quanto riguarda la scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima.

Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, invece, il tetto del 30% nelle classi prime riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione. Dovrà essere chiarito il senso della non frequenza con esito positivo (bocciatura, votazione con insufficienze …) e il riferimento al triennio.  

Parturien montes: la montagna ha partorito un topolino. Rispetto a quanto dibattuto nei giorni scorsi, la portata della nuova norma sembra infatti avere una dimensione piuttosto contenuta.

Quando il decreto-legge sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale (forse lunedì o martedì), sarà possibile verificare se il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi è riferito in qualche modo anche alle scuole statali dell’infanzia.

Inoltre, considerata la valenza formativa e istituzionale del tetto, sarà opportuno accertare se la nuova norma sarà estesa al sistema paritario, considerato il vincolo che la legge 62/2000, istitutiva della parità, dispone relativamente all’obbligo di conformarsi agli ordinamenti generali dell’istruzione.

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