Secondo ciclo. Tabelle di confluenza entro il 30/11, missione impossibile/2

C’è, inoltre, un’altra fondamentale ragione che rende velleitaria la data del 30 novembre. Per comprenderlo bisogna riferirsi alla distinzione tra percorsi formativi per le professioni regolamentate a livello normativo nazionale ed europeo (dai ragionieri ai geometri ai periti iscritti agli albi delle libere professioni) e percorsi formativi per le professioni non regolamentate a livello di legge italo-europea, ma a livello pattizio, cioè tra le forze sociali, che dunque non hanno i vincoli nazionali ed europei delle precedenti.
Le prime, come si legge sul n. 3 di “Nuova secondaria”, sono tutte quelle di cui alla tabella A del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 concernente l’attuazione della Direttiva n. 89/48/CEE; e a cui vanno aggiunte quelle di odontotecnico, geometra, perito industriale, periti agrari e agrotecnici. La determinazione del percorso di formazione a queste professioni resta di competenza statale, ed esige un piano degli studi che implica la prosecuzione organica del liceo almeno fino alla laurea e ai successivi percorsi di specializzazione/tirocinio richiesti per l’accesso agli albi. Da qui anche il carattere professionalmente non terminale, ma solo di professionalità di base, che deve essere mantenuto per i percorsi liceali istituiti con il dlgs. sul secondo ciclo anche se riferiti ad indirizzi vocazionali, ovvero con pretese professionalizzanti (si tratta dei licei con indirizzi: artistico, economico e tecnologico).
Le altre professioni (tutte quelle escluse dalla precedente elencazione e comunque presenti nella dinamica socio-economica; del resto, le più numerose e le più gratificanti sul piano della sicura occupazione) sono invece di competenza regionale e, scaturite da un sistematico coinvolgimento, per la loro identificazione, delle forze sociali e del territorio, implicano curricoli formativi di durata variabile da 3 a 9 anni, che le Regioni devono appunto stabilire.