Quanti alunni ci vogliono per formare una classe?

Il secondo schema di regolamento approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 18 dicembre riguarda sostanzialmente tre argomenti: il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, i punti di erogazione del servizio sul territorio, la formazione delle classi.

Avremo occasione nei prossimi servizi di ritornare più puntualmente sui tre argomenti che prevedono differenziate modalità di attuazione e di coinvolgimento di soggetti istituzionali.

Sul dimensionamento (art. 1 dello schema), scomparsa dalla legge 189/2008 ogni ipotesi di commissariamento, le Regioni e gli Uffici scolastici regionali sono ora impegnati a rivedere con effetto immediato (art. 3) i parametri richiamati dal regolamento, che sono quelli già esistenti (e a volte ignorati) da dieci anni.

Sui punti di erogazione del servizio (art. 2) lo schema si limita sostanzialmente a richiamare i parametri esistenti, ma, così facendo, anticipa la trattazione di una materia che la legge 189/2008 aveva rimesso ad un apposito accordo quadro da definire prossimamente in Conferenza unificata, aprendo nuovamente, a nostro parere, un possibile contenzioso politico e istituzionale.

Sui criteri di formazione delle classi (art. 5 e seguenti) la competenza è del ministero e dovrebbe trovare attuazione già dal prossimo anno scolastico.

Le classi che accolgono alunni con disabilità devono avere normalmente non più di 20 alunni.

La proposta venuta dalla Commissione cultura della Camera per tenere fermo il numero massimo di alunni per classe è stata accolta limitatamente al prossimo anno scolastico. Già dal 2009-10 si innalzerà il numero minimo e solo dal 2010-11 anche il numero massimo ( http://www.tuttoscuola.com/ts_news_373-2.doc ).

Confermate le deroghe per le classi dei territori montani e delle piccole isole.