Abilitazioni facili all’estero: arriva il primo stop
Esiste nel nostro Paese un mercato delle facili abilitazioni all’insegnamento da conseguire all’estero per un comodo utilizzo per le graduatorie e per i concorsi di casa nostra.
Ci sono agenzie che organizzano viaggi e soggiorni di pochi giorni verso Paesi dell’Est europeo (Romania in particolare) per partecipare a corsi intensivi al prezzo onnicomprensivo di 10-15 mila euro, al termine dei quali si ottiene un titolo di riconoscimento per l’abilitazione a posti normali nella secondaria o a posti di sostegno.
Al ritorno in Italia un breve tirocinio in qualche scuola statale serve a perfezionare l’intero percorso abilitante, dopo di che basta una domanda di riconoscimento inoltrata al Miur che è costretto a prendere atto della documentazione probante, senza entrare nel merito di un accertamento sulla qualità di quelle abilitazioni che, a tutti gli effetti, valgono come quelle conseguite con i TFA che avevano di norma durata annuale con 64 CFU, per non parlare delle prossime abilitazioni che si conseguiranno per effetto del decreto legislativo 59/2017.
È un modo lucroso formalmente corretto (con tanto di pubblicità anche su alcuni siti scolastici italiani), ma che di fatto aggira la qualità della formazione richiesta, a svantaggio dei docenti abilitati in Italia e della stessa scuola che si dovrà avvalere di quei docenti abilitati o specializzati (per qualche giorno) all’estero. E con la prospettata abolizione della mai decollata “chiamata diretta”, salterà anche il filtro che poteva essere rappresentato dalle selezioni da parte dei dirigenti scolastici.
Finalmente, però, una buona notizia che potrebbe segnare uno stop a queste procedure che in molti casi risultano ai limiti. Riguarda i corsi ‘veloci’ organizzati in Bulgaria.
Il Miur con nota prot. 9014 del 29.05.2018 ha fornito precisazioni sulla validità della abilitazione all’insegnamento conseguita in Bulgaria, in base alla Direttiva 2013/55/UE.
Tenendo conto delle precisazioni fornite dall’autorità competente bulgara NACID con nota n. 99-00-52 del 3 aprile 2018, secondo cui “l’accesso alla professione e il suo esercizio sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno”, con la conseguenza che in assenza di tale requisito di servizio prestato, è da considerare formazione non regolamentata, il Miur ha precisato che le richieste non verranno prese in considerazione se prive dell’anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti anni.
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