Preselettiva o valutazione dei titoli per accedere allo scritto

L’interpretazione che il comma 3 dell’art. 10 del DL 44/2021 abbia di fatto accantonato la previsione delle prove preselettive per far posto alla valutazione dei titoli per accedere allo scritto (una sola prova) è stata accreditata da alcune fonti, tra cui il Corriere della sera.

Si passerebbe, dunque, allo scritto attraverso la valutazione dei titoli. Quali? Con quali criteri?

Nell’incipit dell’art. 10 si afferma il principio del profilo comparativo per fugare qualsiasi dubbio su ipotesi di opelegis derivante dalla semplificazione dei tempi e delle procedure.

Ma se la fase della preselettiva dovesse davvero essere sostituita dalla fase di valutazione dei titoli è bene fare attenzione alla relativa formulazione: “qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c)”.

Ma cosa dice esattamente quel comma 1, lettera c)?

“c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale”.

Non, dunque, tutti i titoli, compresi quelli del servizio prestato che saranno oggetto di valutazione nella graduatoria finale, bensì soltanto titoli di accesso al concorso: laurea e abilitazione.

Il bando del concorso di infanzia e primaria prevede per l’accesso i titoli individuati dalla lettera A nella specifica tabella allegata al Decreto del Ministro del 20 aprile 2020 n. 200, riferiti alla laurea magistrale abilitante in scienze della formazione primaria o al diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2002-2003. Validi anche se conseguiti all’estero, purché riconosciuti dal Ministero.

Il bando del concorso ordinario della secondaria prevede il possesso dell’abilitazione o una laurea magistrale con 24 CFU, il tutto valutabile secondo la tabella di valutazione di cui all’allegato C. Validi anche se conseguiti all’estero, purché riconosciuti dal Ministero.

Per le prove preselettive i bandi prevedono che sia ammesso allo scritto un numero di candidati triplo del numero di posti a bando.

Il decreto in merito tace. Quel criterio è automaticamente trasferibile? Occorre un chiarimento (forse in sede di conversione in legge), altrimenti a cosa serve scambiare la preselezione con la valutazione dei titoli? Solo per guadagnare tempo ed evitare carichi organizzativi?

Assolutamente da chiarire.

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