Preselettiva e valutazione dei titoli a confronto

Ricordiamo che le domande presentate per il concorso di primaria e infanzia sono state 107.170 e quelle del concorso della secondaria 602.079.

Se si dovesse adottare la valutazione dei titoli anziché la prova preselettiva, il sistema dovrebbe effettuare 709.249 punteggi per tutte le domande relative alle classi di concorso distribuite su ogni USR, e poi procedere alla loro pubblicazione per il controllo da parte dei candidati interessati.

Sarebbe davvero una semplificazione?

Proprio tenendo conto di questo esercito di candidati, proviamo a formulare un esempio, soprattutto per evidenziare la complessa e, per certi versi, casuale modalità per individuare le graduatorie degli ammessi in base soltanto ai titoli di accesso, accompagnato da un effetto esponenziale di ultimi ammessi a pari punteggio.

Proviamo a esaminare la classe di concorso A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) in Campania dove ci sono 3.002 candidati per 107 posti.

In caso di preselettiva sarebbero ammessi allo scritto 321 candidati (3 volte il numero dei posti) più tutti i candidati con punteggio uguale all’ultimo.

Da considerare che il punteggio massimo previsto per la preselettiva è di 60 su 60: il range va da 1 a 60. Si può stimare che altri 10-15 candidati con punteggio uguale all’ultimo andrebbero ad aggiungersi ai 321 per un totale complessivo di circa 336 candidati.

Nel caso invece vengano valutati i titoli di accesso al concorso e sia confermato il triplo degli ammessi, vi sarebbe un ammassamento di pari punteggio, perché il range dei titoli di ammissione valutabili andrebbero da 0 a 12,5. Il numero di ammessi sarebbe sempre di 321 candidati, ma i pari punteggio dell’ultimo potrebbero essere sarebbero probabilmente dell’ordine di diverse centinaia.

Con la preselettiva, nel caso in esempio, sarebbero ammessi alla prova scritta circa 336 candidati, mentre con la valutazione dei titoli potrebbero essere ammessi 500-600 candidati.

Anziché una sola commissione, si dovrebbe costituire anche una sottocommissione.

La semplificazione allungherebbe i tempi del concorso, anziché ridurli.

C’è infine la previsione della riapertura dei termini. Vale come riapertura del bando?

Ma i bandi ordinari della scuola hanno già previsto la presentazione dei titoli. Una riapertura, oltre che immotivata, sarebbe in contraddizione con la semplificazione e la riduzione dei tempi di svolgimento.

A seguire il testo dell’Art. 10, comma 3 del DL 44/2021

Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).