PNRR per la scuola: ore decisive per le integrazioni al DL 36
La conversione del decreto-legge 36 si avvia al voto dell’aula del Senato, dopo l’approvazione di diversi emendamenti che potrebbero modificare, forse in modo considerevole, gli articoli 44 e 45 che riguardano la scuola.
Dopo la pausa elettorale, i senatori si sono impegnati a cercare intese e integrazioni condivise, tanto che circola un testo ufficioso, sottoscritto da diversi esponenti della maggioranza, che è già stato oggetto di alcune valutazioni critiche.
Si tratta di un testo che apporta profonde modifiche (con sostanziali integrazioni al precedente art. 44 del DL 36) a uno dei decreti legislativi della Buona Scuola, il n. 59 del 13 aprile 2017 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria).
I primi articoli del nuovo decreto legislativo 59 riformato sono relativi alla formazione iniziale dei docenti presso le università con obbligo di presenza e frequenza, con conseguimento finale dell’abilitazione all’insegnamento previo conseguimento di 60 CFU.
Come già avviene per l’accesso a Scienze della formazione primaria, i posti per la formazione iniziale dei docenti della secondaria sono stimati dal Ministero in base al fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso.
I successivi articoli sono relativi ai requisiti per la partecipazione ai concorsi e all’anno di prova per i vincitori con qualche sorpresa, come, ad esempio, quella di una anzianità di servizio di almeno tre anni come requisito richiesto per partecipare ai futuri concorsi.
Viene anche confermato che il docente immesso in ruolo deve rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, ma può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Ancora una volta, la continuità didattica è ridotta ai minimi termini, e i sindacati possono essere soddisfatti di avere tutelato gli interessi dei loro iscritti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via