Obbligo scolastico a 16 anni? Attenzione alle leggi sull’obbligo

La nuova legge sui cicli manderà in soffitta diverse “vecchie” norme sulla scuola, ma il testo ministeriale in preparazione non le individua chiaramente, con il rischio di creare conflitti di competenze e di interpretazioni o di far vivere teoricamente un sistema parallelo. Non basta infatti abrogare la legge n. 30/2000 – come prevede la bozza della proposta Moratti – , se non si elencano anche altre norme da cancellare.
Ad esempio, la legge n. 9/1999 che prevedeva di elevare l’obbligo scolastico a 10 anni complessivi di frequenza nella scuola è stata corretta proprio dalla legge sui cicli (30/2000) che ha ridotto l’obbligo a 9 anni complessivi. Abrogata quest’ultima, rivive però l’obbligo scolastico di 10 anni, escludendo anche la formazione professionale come canale utile per l’assolvimento di tale obbligo.
La stessa legge 144/1999 disciplina l’obbligo formativo fino a 18 anni, con possibilità di ricorso a diversi canali, non tutti previsti dalla nuova proposta. Norme precedenti prevedono poi l’esame di licenza elementare, quello per la qualifica professionale, ma della loro abrogazione non si parla nel nuovo testo. E si potrebbe continuare ancora…
Come già accennato, la conseguenza più paradossale del mancato coordinamento delle norme sarebbe la rinnovata vigenza dell’articolo 1 della legge n. 9/1999 sui 10 anni di obbligo scolastico, obbligo che scatterebbe addirittura a partire dal prossimo mese di settembre, dato che i 9 anni erano previsti solo in via transitoria, “fino all’approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo”. Una prospettiva che vanificherebbe uno degli obiettivi più importanti del programma di politica scolastica della Casa delle libertà, quello di offrire agli allievi provenienti dalla terza media, accanto al canale liceale, un secondo canale di formazione professionale di pari dignità per durata, consistenza formativa, valore nazionale delle qualifiche e dei titoli.
La palla ora ai tecnici degli uffici legislativi, che hanno tempo e modo per provvedere.