Norme transitorie e finali del decreto
Concludiamo la pubblicazione del testo (versione ufficiosa) del decreto legislativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.
CAPO V – Norme transitorie, finali e abrogazioni
Articolo 12 – Scuola dell’infanzia
1. Nell’anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere consentita un’ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all’articolo 2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI), a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 18.
2. Alla generalizzazione di cui all’articolo 1, comma 2 del presente decreto si provvede con decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito dei finanziamenti disposti a norma dell’articolo 7, comma 6 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, si adotta in via transitoria l’assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell’allegato A.
Articolo 13 – Scuola primaria
1. Nell’anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un’ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2.
2. Per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall’anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l’avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell’allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell’allegato D.
Articolo 14 – Scuola secondaria di I grado
1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall’anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall’anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.
2. Fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell’allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell’allegato D.
3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l’anno scolastico 2004/2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l’assetto organico delle scuole secondarie di primo grado – come definito dall’articolo 10, comma 4 – viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.
4. In attesa dell’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto.
5. Ai fini dell’espletamento dell’orario di servizio obbligatorio il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall’articolo 9 e dall’articolo 10 del presente decreto legislativo.
6. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione all’insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.
Articolo 15 – Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3 e all’articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l’anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l’anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme vigenti. Per gli anni scolastici successivi all’attivazione di posti, per gli stessi fini, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Articolo 16 – Frequenza del primo ciclo dell’istruzione
1. Restano in vigore, in attesa dell’emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo dell’istruzione.
Articolo 17 – Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito dall’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la provincia autonoma di Trento sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative finalizzate all’innovazione, relative al primo ciclo dell’istruzione avviate sulla base della predetta intesa a partire sal 1° settembre 2003.
Articolo 18 – Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6, comma 2, dell’articolo 12, comma 1, dell’articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell’infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall’articolo 7, comma 5 della legge n. 53 del 2003.
Articolo 19 – Norme finali e Abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni “scuola materna”, “scuola elementare” e “scuola media” contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni, rispettivamente, “scuola dell’infanzia”, “scuola primaria” e “scuola secondaria di primo grado”.
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 2 sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.
5. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
6. Al testo unico di cui al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 100, comma 1 le parole “di cui all’articolo 99” sono soppresse;
b) all’articolo 183, comma 1, le parole “a norma dell’articolo 177, comma 5” sono soppresse.
7. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.L’altra parte del testo nella news intitolata “Il decreto articolo per articolo”
L’altra parte del testo nella news intitolata “Il decreto articolo per articolo”
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