Ma il materiale di pulizia non lo deve pagare la scuola

L’Avvocatura Generale dello Stato, nel fornire la risposta sulle competenze per i costi di internet nelle scuole per quanto attiene all’impianto e alla navigazione nel web, in base alla quale ha precisato che l’onere spetta alle istituzioni scolastiche anziché alle Amministrazioni comunali, ha anche affrontato, con esito diverso, la questione delle competenze di spesa per il materiale di pulizia utilizzato dalle scuole.
Come riferisce l’Associazione dei Comuni d’Italia (www.anci.it), che non si è mostrata molto d’accordo, secondo l’Avvocatura le spese occorrenti per l’acquisto del materiale di pulizia sono a carico dei comuni, in quanto “l’art. 3, c. 2, della legge 11.1.1996, n. 23, dove si dispone che l’ente locale provvede alle “spese varie d’ufficio”, cioè a quelle che occorrono in via ordinaria e normale affinché l’organizzazione logistica permetta alla vita scolastica, nella quotidianità, di procedere” ha determinato il trasferimento all’ente locale delle somme comprensive anche delle spese per materiale di pulizia.
Mentre le scuole, oberate di nuove spese e colpite da altri tagli di finanziamento pubblico, tirano un respiro di sollievo per lo scampato pericolo, i Comuni sembrano non darsi però per vinti perché ritengono che il precedente onere del materiale di pulizia che era connesso con il contestuale onere del personale ausiliario sia stato trasferito allo Stato per effetto della statalizzazione del personale.
L’onere complessivo per la pulizia dei locali scolastici che prima della legge 124/99 era interamente a carico dei Comuni (personale e materiale di pulizia) ora dovrebbe essere totalmente a carico dell’Amministrazione scolastica che, invece, grazie anche al parere dell’Avvocatura, si limita al carico per le spese di personale.
Round a favore delle scuole, dunque? Prima o poi se ne riparlerà.