L’uso disinvolto del diritto di sciopero

Le notizie di stampa hanno dato sostanzialmente per contenuta o addirittura quasi fallita la protesta dei no green pass, attivata il 15 ottobre in occasione dell’entrata in vigore delle disposizioni che prevedono l’obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro. Per il mondo della scuola l’obbligo del green pass esiste dal 1° di settembre e, pertanto, non è stato direttamente interessato a quella protesta, anche se lo sciopero ad oltranza per sei giorni proclamato da un sindacato semisconosciuto avrebbe potuto tentare qualcuno.

Il ministero dell’Istruzione ha cercato di contenere eventuali adesioni da parte del personale scolastico, informando che, in base ad alcuni precedenti, si poteva aderire anche per un solo giorno, anziché per tutti i sei giorni dello sciopero proclamato.

In attesa di conoscere il livello di adesione allo sciopero da parte del personale scolastico al termine dei sei giorni di astensione previsti, alcune considerazioni.

Per questo sciopero ad oltranza (non ricordiamo precedenti per una simile durata) il sindacato ha fatto riferimento alla legge 146/90, articolo 2, comma 7 che così recita: “Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Spetta alla Commissione di garanzia valutare il merito dello sciopero, ma ci sia consentito di dubitare che il green pass (oggetto della protesta) costituisca un grave evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Ma c’è di più. Nel caso vi sia in qualche scuola l’adesione per tutti i sei giorni di sciopero non verrebbe forse violata proprio la stessa legge 146/90 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) che ha come finalità primaria, in caso di sciopero, la garanzia del godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, tra cui anche quelli all’istruzione?

Il mancato rispetto della regola della rarefazione, in base al quale la Commissione di Garanzia non aveva autorizzato lo sciopero, aveva individuato nella durata ad oltranza la violazione dei diritti costituzionalmente tutelati. Presa di posizione che è rimasta sostanzialmente e sorprendentemente ignorata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA