Lotta ai diplomifici, brusco stop: il TAR annulla alcune revoche di parità

Alla vigilia degli esami di maturità dell’estate scorsa, il ministro Valditara aveva rilasciato questa dichiarazione sulla chiusura del piano straordinario di vigilanza promosso a novembre sui diplomifici: “Oggi annunciamo la conclusione del piano straordinario di vigilanza contro il fenomeno dei diplomifici. Nessuna tolleranza verso chi non rispetta la legge. Ribadiamo il nostro impegno costante per garantire standard di qualità a tutti gli studenti, che frequentino scuole statali o paritarie.

I controlli hanno riguardato 70 scuole paritarie di II grado in Campania, Lazio e Sicilia. Per 47 di queste le direzioni scolastiche regionali hanno già avviato le procedure per la revoca della parità”. 

Il Ministero dell’istruzione e del merito aveva sferrato il più grande colpo di sempre al sistema opaco dei “diplomi facili” e del turismo da diploma, che i dossier di Tuttoscuola avevano raccontato con dovizia di dati sul sospetto “salto di iscritti” dal quarto anno al quinto anno in alcuni istituti paritari.

Ma ora arriva una doccia fredda per il MIM. La sentenza n. 1835, pubblicata il 10 ottobre dal TAR Campania, sezione di Salerno, potrebbe rappresentare quasi una pietra tombale per molte revoche di parità, o comunque è un colpo messo a segno dalla difesa che complica le cose e allunga i tempi. A questa sentenza ne sono già seguite altre molto simili. Vediamo i fatti, con riferimento alla prima sentenza.

Uno dei più importanti istituti paritari di Salerno, dopo aver ricevuto il decreto di revoca della parità per una serie di grave irregolarità riscontrate nelle visite ispettive condotte durante l’anno scolastico scorso, aveva ottenuto dal TAR nel settembre scorso la sospensione cautelare del provvedimento, in attesa della decisione conclusiva in camera di consiglio fissata per il 9 ottobre.

Qual è stato il verdetto? La camera di consiglio non ha messo in discussione il merito delle irregolarità rilevate dall’USR e puntualmente individuate dal decreto di revoca, ma ha rilevato che lo stesso USR non ha correttamente seguito tutti i passaggi previsti dalla normativa. La Corte parla di “illegittimità del provvedimento di revoca per difetto di istruttoria e difetto di motivazione”.
L’iter procedurale per la revoca prevede – sottolinea la sentenza – che dopo la comunicazione formale all’istituto sulle irregolarità riscontrate, con invito allo stesso “a far cessare, entro il termine perentorio di trenta giorni, la situazione di irregolarità”, ci sia “una successiva verifica dell’intervenuta regolarizzazione o del ripristino dei requisiti”; solo dopo “l’amministrazione può disporre la revoca del riconoscimento della parità scolastica”.

“Nella fattispecie in esame – rileva nella sentenza il TAR – sebbene la nota dell’USR del 13 giugno 2024 abbia attivato correttamente e formalmente il prescritto contraddittorio procedimentale, non ha tuttavia dato seguito ad un procedimento pienamente rispondente a detti requisiti di legge, in quanto, in seguito al riscontro fornito dall’istituto scolastico ricorrente, con nota assunta al prot. AOODRCA n. 40835 dell’11 luglio 2024, non ha provveduto ad effettuare un concreto accertamento della mancata cessazione della situazione di irregolarità e della carenza dei requisiti, e, comunque, a fornire una motivazione analitica dell’insufficienza delle controdeduzioni e documenti prodotti in sede procedimentale dall’istituto scolastico, vieppiù necessaria in considerazione della pluralità e gravità delle contestazioni mosse e della distanza temporale intercorsa tra gli accertamenti effettuati dagli ispettori (30 aprile 2024) e il provvedimento finale di revoca (9 agosto 2024)”.

Insomma, la tesi del Tar Campania è che l’USR si era limitato a confermare i contenuti delle visite ispettive, anziché procedere a verifiche di quanto sostenuto dalla difesa.

“Ne discende – ha concluso il TAR – che, poiché nella vicenda in esame non risulta che l’amministrazione abbia riscontrato, sulla base di dati obiettivi, la permanenza delle criticità riscontrate, deve concludersi per la fondatezza, in questi termini, del ricorso, sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione, nonché di violazione di legge, per come interpretata da questo Tribunale, e l’annullamento del provvedimento di revoca”.

Tutto da rifare. Visite ispettive inutili? Non proprio. Il TAR scrive: “Nel doveroso riesercizio del potere, l’amministrazione farà salva l’attività ispettiva svolta, sicché l’iter procedimentale dovrà essere riavviato a partire dalla verifica e controllo, anche documentale, della sussistenza ed eventuale ripristino dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e contestati nel preavviso di revoca del 13 giugno 2024, alla luce della documentazione trasmessa dall’istituto scolastico”. Insomma, si deve riavvolgere il nastro fino alla ricezione delle controdeduzioni da parte delle scuole e ripartire da lì.
In ogni caso, come abbiamo scritto più volte, questa questione si può risolvere per il futuro solo in Parlamento. A che punto è il disegno di legge annunciato con comunicati stampa e di cui non si è saputo più nulla?

Per approfondimenti:

Sono salite a 26 le sospensioni di revoca della parità scolastica
Lotta ai diplomifici (che continuano a vivere): che intende fare il Parlamento?
– “Maturità: boom di diplomi facili
– “Il gran bazar dei diplomifici. I luoghi, il business, le scappatoie
– il comunicato di questa estate del Ministero: “In merito all’indagine di Tuttoscuola, via alle ispezioni”

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