Le visite fiscali le dovranno pagare le scuole

Sentenza della Corte Costituzionale

l’attività di controllo medico-legale sulle  condizioni di salute  dei  lavoratori  dipendenti,  al  fine  di  accertare,  su richiesta del datore di  lavoro,  la  legittimità  dell’assenza  del lavoratore,  pur  rientrando  nelle   competenze   delle   ASL,   non costituisce un livello essenziale  di  assistenza,  non  essendo  una prestazione di cura e prevenzione e, tanto meno, avendo la  finalità di tutelare la salute collettiva.

È questa la parte centrale della sentenza (n. 207 del 7 giugno 2010) della Corte costituzionale con cui, su ricorso della Regione Toscana, è stata dichiarata illegittimo il decreto legge 78/2009 all’art. 71, in cui si pone a carico delle Asl (e quindi delle Regioni) l’onere per le visite fiscali dei dipendenti pubblici in malattia.

Per le scuole si tratta di una doccia fredda, perché pone a loro carico le spese per le visite fiscali del personale scolastico in malattia.

La sentenza ha già avuto una prima applicazione nelle Marche, come segnala la Cgil-scuola, dove il Direttore generale dell’USR sembra che abbia invitato un dirigente scolastico a provvedere al pagamento mediante anticipo di cassa per evitare anche l’eventuale responsabilità erariale a suo carico.