Dsga in subbuglio per compensi non considerati ammissibili

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A rischio la gestione amministrativa delle scuole?

Fermento nel mondo della scuola, e in particolare tra i DSGA, in seguito ad un avviso a manifestare interesse, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione – Direzione per lo studente il 21 aprile scorso (nota n. 1072 sul bando “Scrivere il teatro a.s. 2021/22”): nell’occhio del ciclone l’art. 8 in cui è previsto “Non saranno considerate ammissibili spese relative a compensi destinati al Dirigente Scolastico ed al DSGA.  

Nella nota, a firma del Direttore Generale Maria Assunta Palermo, viene peraltro specificato che “per quanto riguarda la spesa in favore del DSGA, anche se non espressamente previsto dal CCNL 2016/2018 attualmente in vigore, continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni contrattuali (art. 89, ndr) che, per effetto della sequenza contrattuale, prevedono che ‘al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art 88, comma 2, lettera j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE da enti o istituzioni pubblici o privati, da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto…’. Pur nella consapevolezza del carico di lavoro amministrativo indotto dalla progettualità in esame, non si può non rappresentare che le figure di riferimento per il riconoscimento dei compensi accessori restano quelle ammesse dalle norme pattizie per il personale scolastico operante presso l’Istituzione scolastica”.

L’art. 89 CCNL Scuola fa tuttavia riferimento ad una limitazione relativa alle sole risorse contrattuali destinate al fondo di istituto, che sono specificamente oggetto di contrattazione integrativa nazionale ed allocate nel Capitolo 1331/6 del bilancio del Ministero dell’Istruzione. Le risorse relative all’avviso provengono dal Capitolo 1282 del bilancio del Ministero dell’Istruzione.

I Dsga non ci stanno a lavorare gratis e si stanno muovendo per chiedere che la questione sia affrontata una volta per tutte nel prossimo rinnovo del contratto: trovano ingiustificato il cambio di rotta del Ministero circa il pagamento del proprio lavoro. La nota del 21 aprile segna infatti una novità rispetto alle precedenti posizioni del Ministero che sia per il Piano scuola estate 2021 che per l’alternanza scuola lavoro (nota del 28 marzo 2017) aveva già chiarito che è diritto del DSGA percepire compensi per le attività aggiuntive eventualmente svolte. 

Cerchiamo di approfondire la materia, che sta creando malcontento nella categoria.

L’indicazione contenuta nella nota n. 1072 del 21/4/2022 risulta in contrasto con quanto specificato con l’allegato alla nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0003355.28-03-2017 (firmata dallo stesso Direttore Generale), con Oggetto: Attività di alternanza scuola lavoro – Chiarimenti interpretativi a firma dell’allora Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. In tale documento si indicava che:

“6 – Possibilità di corrispondere compensi al DSGA e al Dirigente scolastico per attività di alternanza scuola lavoro D: Relativamente alle attività di alternanza scuola lavoro previste dall’articolo 1, comma 33 e seguenti della legge 107/2015, al DSGA può competere un compenso per l’attività amministrativa e contabile ad essi conseguente? R: Come per tutti i progetti elaborati dalla scuola, è opportuno sottolineare il lavoro che il DSGA, in raccordo con il DS, effettua nella predisposizione delle schede finanziarie da allegare ai progetti di alternanza scuola lavoro, oltre alle ricadute in termini amministrativi e contabili sui processi di lavoro dell’istituzione scolastica. Considerando che l’attività di alternanza scuola lavoro interessa la totalità degli studenti delle classi terze e quarte e, dal prossimo anno scolastico, anche delle quinte, non si può disconoscere l’aggravio di lavoro che ciò comporterà a carico delle segreterie delle istituzioni scolastiche e dei DSGA preposti. Per i compensi spettanti al DSGA occorre tener presente l’orientamento espresso dall’ARAN in data 18/1/2015 pubblicato al seguente indirizzo: http://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3745-scuolatrattamento-economico/6180-scu089orientamenti-applicativi.html in cui si precisa che “Ai sensi dell’art. 89 del CCNL 29.11.2007, come riformato dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j (quota variabile della indennità di amministrazione) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 9/17 esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto. Sulle regole e i poteri della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, questa Agenzia ritiene utile richiamare il D.I. n. 44 del 2001”. Pertanto, il DSGA può svolgere prestazioni aggiuntive oltre l’orario settimanale di lavoro, come da contrattazione di istituto, in caso di attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti e, vista la particolarità e la specificità della sua funzione, può recuperare l’eccedenza oraria, attraverso lo strumento di flessibilità organizzativa del proprio lavoro, previsto dal CCNL del 2006/09. In alternativa, il DSGA può richiedere un compenso economico calcolato sulle ore effettivamente svolte oltre il proprio orario di lavoro settimanale e documentate per attività connesse a progetti o attività finanziate da fondi diversi da quelli provenienti dal CCNL 2007 che alimentano il FIS. Tale compenso si ritiene possa essere richiesto a valere sulle risorse legate ai progetti di alternanza scuola lavoro finanziati dalla legge 440/97, ovvero sui fondi stanziati dalla legge 107/2015 per l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro”.

Ancora: l’invito a manifestare interesse in questione appare in contrasto con quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione una FAQ del 30 giugno 2021 con la quale si chiarisce che il DSGA può percepire compensi per le attività aggiuntive eventualmente svolte in relazione al “Piano scuola estate 2021”.

Si tratta delle attività finanziate mediante le risorse del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6), per un totale di 150 milioni di euro e del D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L.440/1997), per un totale di 40 milioni di euro. Queste risorse rappresentano un finanziamento straordinario da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto e che pertanto, ai sensi dell’art. 3 della Sequenza Contrattuale del 25 luglio 2008, possono essere destinate a compensare anche le prestazioni aggiuntive del personale DSGA.

Vale la pena ricordare anche la Dichiarazione congiunta al CCNI 2020/2021 che, testualmente, riporta che “OO.SS e Amministrazione condividono la necessità della valorizzazione di tutto il personale scolastico, con particolare riferimento ai Dsga, con l’obiettivo di riconoscere i maggiori impegni previsti dai piani dell’offerta formativa e dai piani organizzativi per far fronte nell’anno scolastico 2020/2021 alle misure di prevenzione del rischio contagio connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19. Le parti concordano, inoltre, che le risorse stanziate dal D.L.I04/2020 siano utilizzate per remunerare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi compresi i Dsga, delle scuole delegate per attività di supporto agli uffici per le procedure relative alla validazione delle GPS e per gli altri adempimenti previsti dal decreto legge menzionato e dalle relative disposizioni applicative”.

Sulla materia si è più volte espressa anche l’ARAN, che a questo punto viene chiamata a fare ulteriore chiarezza: escludere la figura del DSGA dai compensi diversi da quelli destinati al fondo di istituto, se provenienti dal bilancio del Ministero dell’Istruzione, nella sostanza, comporterebbe il rischio di blocco di tutte le attività non ordinarie delle Istituzioni Scolastiche.

Considerata l’importanza del DSGA nell’organizzazione scolastica, e il conseguente rischio – nel caso in cui questa figura si mettesse di traverso – per la gestione amministrativa delle scuole, c’è da augurarsi che particolare attenzione venga posta in occasione dell’ormai prossimo rinnovo contrattuale.

 
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