Le istituzioni scolastiche senza dirigente

La sentenza 147/2012 della Corte Costituzionale ha salvato, come si sa, il comma 5 della norma sul dimensionamento che dispone: “Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato”.

Va ricordato anche che il comma 5bis della stessa legge prevede la non assegnazione in esclusiva del direttore dei servizi amministrativi (DSGA) a quelle istituzioni sottodimensionate.

Le piccole istituzioni scolastiche, insomma, non avranno un proprio dirigente scolastico ma saranno affidate in reggenza ad un dirigente di altra istituzione; avranno il DSGA a scavalco su due istituzioni scolastiche.

Se qualche regione decidesse di ritornare ai precedenti parametri della rete scolastica, avvalendosi della sentenza della Corte, dovrebbe fare i conti con questa situazione normativa che rende acefale le istituzioni scolastiche sotto i 600 alunni (vale per il primo e per il secondo ciclo).

Ad esempio, la Regione siciliana che, subito dopo la sentenza della Corte, ha confermato la volontà di applicare i parametri di dimensionamento varati dieci anni fa con legge regionale (uguali a quelli nazionali vigenti prima della legge 111/2011), farà bene a riflettere sulla situazione delle istituzioni sottodimensionate che già allo stato attuale, dopo la parziale applicazione della legge, sono ben 171 (112 nel 1° ciclo e 59 nel 2°) su 1001 complessive esistenti, pari al 17% (una istituzione sottodimensionata ogni sei).

Il 17% di istituzioni con Dirigenti fantasma e Dsga dimezzati rende più fragile il sistema con possibili effetti di dequalificazione, senza contare la contrazione di organico. Insomma, se volesse andare oltre, la Regione siciliana affermerebbe, sì, il primato della sua autonomia, ma a spese delle scuole.