La scuola nel DL ‘dignità’: quel cavallo di Troia per i diplomati magistrali

La scuola nel DL ‘dignità’/3

Nel testo del decreto legge 87/2018, cosiddetto ‘dignità’ e relativo alle problematiche generali del lavoro, la scuola era stata inserita un po’ impropriamente con una breve norma (articolo 4) che prevedeva il differimento di quattro mesi per l’applicazione della nota sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso dalle GAE i vecchi diplomati.

Ma quell’articolo, composto da un solo comma, è diventato una specie di cavallo di Troia per far passare subito i provvedimenti che il Miur avrebbe dovuto definire nei prossimi quattro mesi di differimento di applicazione della sentenza: proroga dei contratti di lavoro stipulati con i vecchi diplomati magistrali, concorso straordinario per scuola dell’infanzia e scuola primaria, nuove graduatorie per le immissioni in ruolo in questi due settori.

All’unico comma contenuto nel vecchio articolo 4 ne sono stati aggiunti altri undici introdotti dalla consueta (e pretestuosa) formula “al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni”.

Lo stesso titolo dell’articolo 4 (Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali ecc .…) è diventato “Disposizione in materia di diplomati magistrali e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria”.

All’articolo 4 così potenziato è stato aggiunto un articolo 4bis che modifica i contratti a termine previsti dalla legge Buona Scuola per un massimo di un triennio.

Forse sarebbe stato opportuno varare un provvedimento ad hoc per la scuola, comprendendovi altre urgenze, come, ad esempio, l’eliminazione della fase formativa (annunciata dal ministro Bussetti) dal corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.