Inamovibilità dei docenti incapaci: falso problema o questione da risolvere?

La dichiarazione del ministro Fedeli nell’intervista rilasciata al Sussidiario.net, secondo cui “L’inamovibilità a fronte dell’incapacità non dev’essere più possibile”, ha suscitato l’immediata reazione di Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, che ha giudicato la questione sollevata dalla Fedeli come un “falso problema, perché la normativa attuale prevede la possibilità di sanzionare, e nei casi più gravi anche di rimuovere e destinare ad un’attività diversa dalla didattica, un insegnante incapace”.

È vero: le disposizioni ci sono, ma è possibile applicarle?

Il primo segnale della eventuale “incapacità” del docente viene dalle famiglie e dagli studenti che riversano segnalazioni e proteste sul dirigente scolastico il quale, esperiti i primi accertamenti, normalmente chiede, se del caso, una visita ispettiva sull’insegnante.

Se i sostanziali elementi dell’incapacità professionale o personale vengono accertati, il dirigente può avviare due procedure: richiedere visita fiscale per verificare l’idoneità fisica o psicofisica del docente o proporre la destituzione all’ufficio superiore per inattitudine; in taluni casi può chiedere al superiore ufficio il trasferimento dell’insegnante per incompatibilità ambientale.

Fin qui le procedure, come ha ricordato Di Meglio.

Ma è proprio a questo punto che normalmente scatta l’inamovibilità di fatto.

Il docente giustamente si difende, cercando la tutela del sindacato o, più spesso ormai, quella di un avvocato, contrattaccando per bloccare l’azione del dirigente, il quale, chiamato dal giudice del lavoro, deve rendere conto della sua iniziativa. In questi casi il dirigente non viene assistito dall’Avvocatura dello Stato – che da tempo ha rinunciato a seguire le cause individuali – e si trova spesso davanti ad una situazione ribaltata da cui deve difendersi per evitare il reato di mobbing con conseguenti spese personali a proprio carico.

L’eventuale richiesta di trasferimento per incompatibilità ambientale cade quasi sempre nel vuoto.

E il dirigente getta la spugna o, immaginando come si concluderebbe il contenzioso, lascia perdere tutto e cerca di contenere i danni, assegnando l’insegnante a incarichi minori o affiancandogli qualche collega, mentre molti genitori, dopo l’ennesima protesta, trasferiscono il figlio ad altra scuola.

Rispetto al quadro da noi tracciato, certamente non piacevole, ci possono essere eccezioni, ma nella maggior parte dei casi è ciò che si verifica. È possibile risolvere la delicata questione dell’inamovibilità? Il ministro Fedeli ha dichiarato: “si tratterà di vedere come fare. Non voglio discriminazioni, ma reciproca consapevolezza”.

La reciproca consapevolezza chiama in causa soprattutto i soggetti organizzati, non i singoli, e quindi in primo luogo l’Amministrazione e i sindacati della scuola. Come fare?