Il Testo Unico dell’istruzione che non si aggiorna/1. Fermo al 1994

Sembra una storia infinita quella del Testo Unico sulle norme dell’istruzione: lunghi tempi sia per definirlo che per aggiornarlo.

Dopo oltre quarant’anni di vita repubblicana, all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, in considerazione soprattutto del considerevole ampliamento del sistema scolastico e della complessità sopravvenuta nella gestione del servizio, si era deciso di riordinare e coordinare in un Testo Unico le numerose disposizioni legislative in materia di istruzione scolastica, tenendo conto anche di eventuali norme valide, emanate nel periodo fascista.

Inizialmente, con la legge 121/1991, era stato assegnato al ministero dell’istruzione dell’epoca un tempo massimo di due anni per predisporre il nuovo testo, avvalendosi dell’opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, da scegliersi tra i professori universitari.

Tuttavia, al termine dei due anni assegnati, fu necessario emanare una nuova legge (126/1993) di proroga che disponeva: “Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all’estero, e all’ordinamento dell’amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse“.  

E finalmente il Testo Unico vedeva la luce nel rispetto del nuovo termine posto con la pubblicazione del decreto legislativo 16 aprile 1994.

Dall’inizio della legge 191 era trascorsi, dunque, tre anni.

Però, dopo vent’anni, con la legge 107/2015 si era provveduto nuovamente a rivedere quel Testo Unico a causa di moltissime nuove norme sopravvenute, di altre abrogate o modificate.

Insieme ad altre sette norme delegate, per la revisione del Testo Unico era stato assegnato un termine di 18 mesi per essere ridefinita.

Ma, com’era già successo nella sua prima stesura, il tempo della revisione del T.U. non era stato sufficiente per concludere il complesso lavoro di coordinamento e il T.U. del 1994 è rimasto inalterato, con disorientamento di molti interessati.

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