Il Testo Unico dell’istruzione che non si aggiorna/2. Ora sarà la volta buona?

Ora il “vecchio” Testo Unico mostra tutti i suoi trent’anni vita e per molti dirigenti, compresi i dirigenti scolastici (e anche docenti) che quotidianamente devono assicurare il servizio scolastico nel rispetto delle norme, senza disporre dell’ombrello protettivo del ministero che prima dell’autonomia scolastica fino al 2000 li guidava tramite circolari e note interpretative, è quanto mai necessario uscire dalla complessità delle disposizioni nella chiarezza delle norme effettivamente valide e vigenti. La certezza del diritto è anche presupposto di una buona gestione del servizio pubblico nell’interesse degli operatori (docenti e ATA) e degli utenti (alunni e famiglie).

Nel disegno di legge per la semplificazione normativa presentato in Senato (atto 1192) sono previste numerose deleghe, tra cui quella dell’art. 8 (Delega al Governo in materia di istruzione).ù

Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative nelle materie di competenza del Ministero dell’istruzione e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) unificazione e razionalizzazione delle discipline di livello primario afferenti alle materie di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito in un testo unico delle disposizioni legislative;

b) riassetto della normativa in materia di personale scolastico, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e procedure ritenuti non più utili, nonché prevedendo interventi di deflazione del contenzioso relativo alla materia medesima;

c) riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole;

d) riordino e riassetto degli organi consultivi del Ministero dell’istruzione e del merito nonché razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza sugli enti pubblici del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;

e) fermo restando il principio dell’autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, nonché ridefinendone il rapporto con il ruolo, le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici, come disciplinati dalla normativa vigente.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

  1. Con un unico regolamento …sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi.
  2. Con regolamento sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Va dato atto dell’impegno del ministro Valditara per porre termine a questa difficoltà di disporre della certezza del diritto sull’istruzione, ma il tempo necessario per portare a termine l’operazione potrebbe non essergli favorevole.

Facciamo, dunque, un po’ di conti sui tempi.

Il ddl è da settembre all’esame delle commissioni permanenti del Senato; potrebbe essere approvato in prima lettura forse a gennaio-febbraio 2025. Potrebbe essere approvato definitivamente dalla Camera forse entro giugno 2025.

Da quel momento dovranno trascorrere al massimo 18 mesi e i decreti legislativi potranno essere definiti; ma il comma 4 di quell’art. 8 dispone che il regolamento di unificazione dei decreti legislativi richiede almeno 90 giorni di tempo (va sentito anche il Consiglio di Stato).

Per diventare testo unico serve un altro regolamento.

Insomma, se tutto va bene, il nuovo Testo Unico vedrà la luce nel 2027, alla fine dell’attuale legislatura.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA