Tuttoscuola: Il Cantiere della didattica

È il dirigente scolastico o il consiglio di classe che individua l’alunno con BES?

Nessuna disposizione ministeriale, dunque, è stata emanata per quest’anno sugli esami di Stato (licenza e maturità) degli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali).

Da viale Trastevere, oltre agli esami, non sono state nemmeno emanate, sempre a proposito degli alunni con BES, note o circolari sulla rilevazione degli apprendimenti per la quale la circolare n. 8/6 marzo 2013 faceva esplicita menzione (“eventuali disposizioni in merito allo svolgimento …. delle rilevazioni annuali degli apprendimenti verranno fornite successivamente”).

Anche per la rilevazione degli apprendimenti, come per gli esami, tutto rinviato al prossimo anno?

No. Se il ministero tace, invece l’Invalsi – che dal Miur (committente) dovrebbe ricevere istruzioni – parla molto esplicitamente di alunni con BES nelle istruzioni per le rilevazioni degli apprendimenti che si svolgeranno nei prossimi giorni.

In una nota emanata dall’Invalsi il 23 aprile scorso, dedicata espressamente ai BES, si forniscono dettagliate istruzioni sulle prove di rilevazione degli apprendimenti, precisando che “Le esigenze degli allievi con particolari bisogni educativi sono, per loro natura, molteplici e difficilmente individuabili a priori in modo completo ed esaustivo. Da ciò discende che la valutazione del singolo caso può essere effettuata in modo soddisfacente solo dal Dirigente scolastico che conosce esattamente la situazione del singolo studente e, pertanto, può adottare tutte le misure idonee per coniugare (…) le necessità di ogni allievo con bisogni educativi speciali …”.

Eppure spettava al Miur (che ancora non ha fornito indicazioni specifiche sugli esami) fornire istruzioni sulle rilevazioni degli apprendimenti per i BES. La circolare ministeriale rimette opportunamente al consiglio di classe la competenza nell’individuazione degli alunni con BES. La nota dell’Invalsi, invece, individua nel dirigente scolastico (e solo in lui) il soggetto a cui compete la “valutazione del singolo caso”, in quanto conosce “esattamente la situazione del singolo studente”.   

Ma è proprio così o questa semplificazione mira anche ad altri obiettivi? 

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