Il decreto-legge sul PNRR ignora la riforma della carriera ma premia la continuità didattica

È stato pubblicato finalmente il decreto-legge 36 del 30 aprile 2022 che dispone Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).Il Capitolo VIII sull’Istruzione comprende l’art. 44 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie), l’art. 45 (Valorizzazione del personale docente), l’art. 46 (Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti e l’art. 47 (Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell’istruzione).

Da un primo esame del testo, le integrazioni apportate dal CdM nel licenziare il decreto definitivo non riguardano la carriera dei docenti, nonostante tra i traguardi del PNRR in scadenza al 30 giugno 2022 fosse prevista l’entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti.

Niente carriera dunque e conferma della valorizzazione dei docenti, già prevista dalla legge finanziaria 2018 con uno stanziamento annuo di 30 milioni.

Ai criteri ed indirizzi già previsti da quella legge (a. valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica; b valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze) è stato aggiunto: b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica»;

Viene anche previsto che “In sede di prima applicazione e nelle more dell’aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale (30 milioni) è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica”.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l’attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto “almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l’istituzione scolastica”.

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