Il controsistema dei ricorsi, ovvero quando è il giudice che decide la norma

Al comunicato stampa del Miur che dava conto del numero dei candidati al concorso 2016, della loro distribuzione per settore e per regione, nonché della loro età media, ha fatto da contraltare un opposto comunicato stampa sindacale che snocciolava, articolato per regione e per fascia di età, il numero di decine di migliaia di ricorsi per consentire l’accesso al concorso anche a favore di coloro che non hanno l’abilitazione all’insegnamento, requisito indispensabile richiesto dalla legge (si noti bene, dalla legge!, non da un semplice atto amministrativo).

Un controcomunicato che ha tutto il sapore di un vero e proprio sistema contro. Contro il ministero ma, inevitabilmente, anche contro tutti gli altri candidati che l’abilitazione all’insegnamento ce l’hanno.

Un primo ricorso è già stato accolto dal TAR (sospensiva dell’esclusione dal concorso e ammissione con riserva) e tutto lascia intendere che dal pertugio aperto potrebbero passare migliaia e migliaia di docenti esclusi che andranno ad aggiungersi all’ultimo momento ai candidati regolari all’interno delle aule informatiche che ospiteranno gli scritti, mettendo a rischio l’organizzazione delle postazioni predisposte.

Nel grave contesto di incertezza del diritto che si è creato, difficile buttare del tutto la croce su quei docenti che, pur privi di abilitazione, stanno cercando in tutti i modi di conquistare un posto stabile di lavoro. E nemmeno si può considerare responsabile chi ha scoperto nel sistema delle impugnative la ‘gallina dalle uova d’oro’ come vincente alternativa alle trattative con l’Amministrazione Pubblica. 

Avanziamo, invece, riserve su un sistema giudiziario che arriva anche a sostituirsi alla legge, anziché applicarla, minando appunto la certezza del diritto.

Nel caso in questione, lo ricordiamo, la legge 107/15, comma 110, ha previsto che al concorso possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso della prescritta abilitazione all’insegnamento.

Forse la legge avrebbe dovuto aggiungere: “fatta salva diversa valutazione del giudice preposto”…