I tabelloni degli scrutini violano la privacy?

L’esposizione dei risultati di scrutinio finale non viola la privacy: è questa la risposta che più volte il Garante della privacy ha dato a chi chiedeva riservatezza sugli esiti di valutazione finale degli alunni.

C’è, peraltro, uno specifico articolo (il 96) del codice per il trattamento dei dati personali che prevede infatti che non vi sia divieto ad esporre.

Non è d’accordo sulla esposizione dei risultati il Garante per l’infanzia e l’adolescenza delle Marche che ha inoltrato un apposito quesito al Garante nazionale per la protezione dei dati personali.

Ho ritenuto opportuno presentare al Garante per la privacy il quesito – ha precisato anche a seguito di alcune segnalazione pervenute in proposito al mio ufficio. Ritengo la questione fondata anche perché è legittimo chiedersi perché i voti e l’esito personale scolastico di ciascun allievo debbano essere pubblici. Tale prassi è innegabile che genera imbarazzo, rischia di accreditare opinioni e giudizi sommari su persone, rischia di provocare piccoli o grandi traumi”.

Tra le altre cose la Garante delle Marche nel quesito chiede se per pubblicizzare i voti sia necessario da parte degli istituti acquisire specifica preventiva autorizzazione o se sia una prassi addirittura da sospendere.

La pubblicizzazione dello scrutinio – chiede l’interrogante – è una prassi educativa e rispettosa del percorso di crescita dell’allievo?