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I disabili gravi possono rinviare l’obbligo?

Da alcuni mesi circola sul web una strana tesi, in base alla quale gli alunni disabili gravi non possono essere trattenuti temporaneamente nella scuola dell’infanzia, prorogando di un anno in tal modo l’avvio dell’obbligo scolastico nella scuola primaria.

La strana tesi si fonderebbe sul fatto che la legge 53/2003, di morattiana memoria, prevede l’inizio dell’obbligo scolastico a sei anni, obbligo che riguarderebbe indistintamente tutti, disabili compresi.

L’obbligo a sei anni è, come si dice con un eufemismo, la “scoperta dell’acqua calda”, perché da sempre la legge italiana ha previsto tale obbligo al compimento del sesto anno di età.

La tesi, dal sapore vagamente ideologico, contrasta piuttosto con una norma di legge (art. 114, comma 5 del decreto legislativo 297/1994, Testo unico delle norme sull’istruzione) che consente di derogare dall’obbligo “per motivi di salute o per altri impedimenti gravi”.

Una recente nota ministeriale, prima annullata e poi corretta a seguito di pressioni esterne, ha confermato la validità della norma di deroga, limitandola soltanto ai casi di adozione internazionale, senza citare né i casi di alunni spedalizzati né quelli dei disabili gravi. Un silenzio che riteniamo poco responsabile, perché pone in seria difficoltà migliaia di famiglie che, come ormai succede da anni, si avvalgono della possibilità di trattenere un anno di più nella scuola dell’infanzia i figli gravemente disabili.

Perché questa acquiescenza ministeriale che, oltre a creare difficoltà per le famiglie, crea anche problemi ai dirigenti scolastici combattuti tra le richieste delle famiglie e la nota ministeriale?

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