Gli anticipi nelle materne statali forse, nelle paritarie sì
Il primo decreto legislativo di attuazione della riforma (n. 59/2004) ha introdotto anche nelle scuole dell’infanzia la facoltà degli anticipi di iscrizione a favore dei bambini che compiono tre anni entro il 28 febbraio.
La disposizione vale sia per le scuole statali sia per quelle paritarie.
Nelle statali però le iscrizioni sono stata accolte con riserva perché è pendente una contrattazione che deve definire taluni aspetti organizzativi; il Miur ha detto che fino all’accordo le iscrizioni non possono essere accettate.
Nelle scuole dell’infanzia paritarie invece questa condizione dell’accordo contrattuale preventivo non c’è e le scuole sono libere di procedere. Se non vi sono altri impedimenti oggettivi (non disponibilità di posti, ad esempio), le famiglie possono dunque inoltrare richiesta di iscrizione.
A Milano ci hanno provato i genitori di una bambina che compie tre anni entro il 28 febbraio 2005, richiedendo l’iscrizione alle scuole comunali dell’infanzia (paritarie), ma si sono visti respingere la domanda perché il Comune ha fissato il termine per il compimento dei tre anni al 31 gennaio.
Sostenuti dal Codacons, i genitori hanno fatto ricorso al Tar ottenendo ragione, in quanto anche le scuole comunali devono sottostare agli obblighi del decreto legislativo, fatte salve oggettive motivazioni di impedimento. Per il momento la bambina, come tanti altri, è iscritta in lista di attesa, ma a settembre potrebbe esserci un posto libero anche per lei.
La sentenza non ha valore nazionale, altrimenti potrebbe esserci qualche problema in altre città, come ad esempio Roma e Torino dove, ignorando l’obbligo di legge, i Comuni hanno fissato il limite dei tre anni compiuti al 31 gennaio anziché al 28 febbraio.
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