
Federalismo/2. La leale collaborazione tra Stato e Regioni
La decisione di inviare alle competenti Commissioni di merito di Camera e Senato i regolamenti sulla riforma della scuola superiore, prima di acquisire il parere della Conferenza Unificata, sembrerebbe declinata non sul valore costituzionale della cooperazione tra istituzioni al servizio delle esigenze formative dei giovani e della società, ma forse sul convincimento della irrilevanza degli aspetti di organizzazione sul territorio dell’offerta formativa, di cui sono responsabili le Regioni.
Se ciò fosse vero, sarebbe un errore. La realizzazione di questo progetto di riordino del secondo ciclo, a prescindere dalle valutazioni di merito, è fortemente condizionato da problemi di fattibilità che vanno dalle risorse del personale alle infrastrutture, dall’assistenza all’affiancamento.
Non è produttivo, peraltro, che le istituzioni territoriali siano coinvolte solo formalmente (Conferenza Unificata) e non sostanzialmente nella definizione ed attuazione di un progetto di sviluppo e di efficienza del sistema educativo, che sarà lungo e complesso e che necessita di una cornice di regole comuni per lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali.
Ciò presuppone la prioritaria definizione della nuova geografia istituzionale di competenze, di funzioni e di responsabilità delineata dal vigente articolo 117 della Costituzione per superare i contrasti e le divergenze, spesso semplicemente convenzionali, che possono paralizzare le politiche formative.
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