Dimensionamento incostituzionale. E ora?

La Corte Costituzionale, dunque, con sentenza n. 147 depositata il 7 giugno scorso, a seguito del ricorso presentato da Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Umbria, Basilicata e Sicilia, ha dichiarato l’illegittimità del nuovo dimensionamento della rete scolastica disposto dalla legge n. 111/2011.

Erano stati impugnati due commi dell’art. 19: uno (il quarto) riguardante la riorganizzazione delle istituzioni scolastiche del 1° ciclo in istituti comprensivi dimensionati in almeno 1000 alunni; un altro (il quinto) relativo alla non assegnazione del dirigente scolastico titolare alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni.

Per il 4° comma è stato dichiarata l’illegittimità costituzionale, per il 5° è stata rilevata non fondata la questione di illegittimità costituzionale. Il mondo della scuola si chiede ora: cosa succederà?

Proviamo ad avanzare ipotesi sugli scenari possibili, partendo dal fatto che le Regioni, obtorto collo, hanno già provveduto nei mesi scorsi, in linea di massima, a ridefinire il piano della nuova rete scolastica sulla base dei parametri previsti dalla legge: generalizzazione degli istituti comprensivi e dimensionamento medio sui mille alunni.

A nostro parere i piani regionali, anche se conseguenti ad una norma dichiarata decaduta, possono essere considerati legittimi. Ma dovranno essere le regioni stesse a decidere ora se, in autotutela, intendono confermare quei piani, magari solo per il prossimo anno scolastico, per una evidente esigenza di continuità di funzionamento del servizio d’istruzione, oppure rivederli integralmente o parzialmente, avvalendosi della sentenza della Consulta che li legittima in pieno ad operare secondo parametri stabiliti autonomamente nel quadro dei vincoli di finanza pubblica.

Questa facoltà di revisione dei propri piani regionali non è rimessa soltanto alle sette regioni ricorrenti, ma a tutte le regioni, comprese quelle che hanno applicato alla lettera e con molto zelo le disposizioni derivanti dalla legge 111.