Deleghe Buona Scuola: le innovazioni del decreto sullo zero – sei

Deleghe Buona Scuola, i decreti applicativi/8

Lo schema di decreto legislativo per l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni contiene indubbiamente gli elementi di maggiore innovazione voluta dalla legge 107/15 sulla Buona Scuola.

Come per gli altri sette schemi di decreto le Commissioni Cultura e Bilancio della Camera dovranno esprimere parere (non vincolante) entro il 17 marzo 2017. Stessa procedura anche per le Commissioni del Senato.

Per questo decreto che vede coinvolti Regioni ed Enti Locali è prevista anche l’intesa (non semplice parere) espressa in Conferenza unificata, con particolare riferimento ad alcuni passaggi del testo (ad esempio, per i livelli massimi di contribuzione da parte delle famiglie, la compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali e il riparto del Fondo nazionale, i criteri di monitoraggio e di valutazione dell’offerta educativa e didattica del Sistema integrato).

Per questa ragione l’iter procedurale sarà più complesso, senza considerare che, per espressa volontà della ministra Fedeli, saranno ascoltati molti altri soggetti (associazioni, sindacati, ecc.) perché “ora parte la fase di ascolto dei soggetti coinvolti. I testi finali saranno frutto della massima condivisione possibile”.

Questi in sintesi i principali elementi contenuti nello schema di decreto:

Costituzione del sistema integrato 0-6:

a) servizi educativi per l’infanzia, articolati in:

– nido e micronido;
– servizi integrativi;
– sezioni primavera.

b) scuole dell’infanzia statali e paritarie.

I Poli per l’infanzia

Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico le Regioni, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali, programmano la costituzione di Poli per l’infanzia che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione. I Poli per l’infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi.

Funzioni di Stato, Regioni ed Enti Locali

Gli articoli 5, 6 e 7 dello schema di decreto individuano le funzioni rispettivamente di Stato, Regioni e Autonomie locali.

Piano di azione nazionale

È previsto un piano pluriennale di azione che prevede gradualmente l’estensione del sistema integrato e la relativa distribuzione delle risorse finanziarie.

La legge di stabilità 2017 ha previsto in merito un apposito fondo che consente di impiegare 209 milioni di euro per il 2017, 224 milioni per il 2018 e 239 milioni dal 2019 in poi.

Contributi delle famiglie

È prevista la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia, in base ad una soglia massima di partecipazione definita con intesa in sede di Conferenza unificata.

Non trova attuazione – a causa dell’immediato eccessivo peso economico – la disposizione contenuta nella legge 107/15 che prevedeva “l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale (cioè non gratuiti)”.

Tuttavia lo schema di delega prevede che, relativamente alle sezioni primavera (per bambini di 24-36 mesi),  la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, consentano di conseguire l’obiettivo di escludere i servizi educativi per l’infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale.

Leggi le nostre analisi dei decreti delegati:

I testi 
Deleghe Buona Scuola: leggi i testi dei decreti applicativi

Inclusione
– Inclusione: prima riflessione sulle innovazioni principali
Sostegno: il decreto delegato non garantisce la continuità didattica 
Ddl inclusione: che fine ha fatto la continuità didattica?

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