Ddl abolizione chiamata diretta: Pittoni pubblica chiarimenti interpretativi

Per mettere fine ad una critica polemica sul ddl di abolizione della chiamata diretta che il sen. Mario Pittoni ha presentato in Parlamento, lo stesso ha pubblicato chiarimenti interpretativi con riferimento, in particolare, al comma 73 della legge 107/2015.

Per comodità di lettura, riportiamo il testo integrale del comma 73, al fine di consentire ai lettori di meglio valutare la portata del chiarimento.

“Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali.

Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”.

Di seguito il comunicato del senatore leghista, presidente della Commissione Istruzione del Senato.

“Con il ddl “Abolizione della chiamata diretta dei docenti” il comma 73 della legge 107 resta in vigore per quanto attiene al 1° e al 2° periodo. Il 3° e il 4° periodo (che comunque hanno esplicato i loro effetti per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e, in parte, 2018/2019) non possono essere abrogati, se non a prezzo di vedere annullati i movimenti e le nomine in ruolo degli ultimi tre anni scolastici, con effetti a dir poco catastrofici sull’intero sistema istruzione. La strada presa dal ddl è invece quella del loro superamento al 100% a decorrere da data certa (31 dicembre 2018) con l’abolizione della titolarità d’ambito e il ripristino della titolarità di istituto.

Quanto alla questione della concreta acquisizione/riacquisizione della titolarità di istituto in luogo di quella su ambito, è evidente che per “ultima sede di servizio” si deve intendere quella “entro l’ambito di titolarità”, non potendosi in alcun caso ipotizzare una titolarità (che per definizione è connessa al concetto di organico di diritto) che vada a cadere su una scuola fuori dall’ambito in cui il docente, in forza della disposizione di legge che si intende abrogare, è divenuto titolare.

Non è pertanto un refuso l’utilizzo della “o” (invece della “e”) perché la prima fattispecie si riferisce a quei casi, non pochi statisticamente, in cui il docente ha prestato servizio in una scuola compresa nell’ambito di titolarità, ma presso la quale non ha stipulato il contratto di incarico previsto dalla legge 107 per tre anni”.