Concorso DS: rischio di una nuova preselettiva. Il Consiglio di Stato contraddice se stesso?

Mentre si va verso la chiusura della fase degli scritti concorso DS con la pubblicazione dei nomi dei candidati che accederanno alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici, incombe sull’intero concorso il rischio di un’ulteriore prova scritta suppletiva per 700-1000 candidati nei cui confronti la VI Sezione del Consiglio di Stato ha emesso una nuova ordinanza cautelare che impegna il Miur a predisporre apposita prova scritta.

La ragione di merito su cui sembra fondarsi la decisione del Consiglio di Stato è il punteggio di almeno 60 su 100 ritenuto sufficiente per superare la prova preselettiva concorso DS.

Non ci stupisce il tentativo, più che comprensibile, dei ricorrenti di tentare l’aggancio alla prova scritta, considerato che molti di loro sono stati traditi probabilmente dalla fretta e dall’ansia da prestazione, pur possedendo una buona base di preparazione.

Sorprende invece la posizione dei magistrati di quella sezione del Consiglio di Stato, una posizione che sembra contraddire quella del Consiglio stesso.

Cerchiamo di capire il fondamento di questa possibile contraddizione.

Nel regolamento del concorso DS da cui è uscito il bando, l’articolo 8 non parla di punteggio per superare la prova preselettiva (punteggio che avallerebbe la tesi del 60/100 utile per superare la prova), bensì di una quantità predeterminata di candidati per superarla (indipendentemente dall’entità del punteggio conseguito come invece era avvenuto nel concorso DS del 2011-12).

Tale articolo afferma infatti che: “Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile”.

Non dunque un punteggio predeterminato, bensì una quantità prefissata di candidati con il miglior punteggio.

Dove sta, a nostro parere, la contraddizione del Consiglio di Stato che sembra smentire se stesso?

Il Consiglio di Stato nell’adunanza del 22 giugno 2017 ha espresso parere favorevole n. 1684/2017 su quel regolamento senza alcuna osservazione in merito alla prova preselettiva. Si direbbe quasi che i magistrati della Sezione che hanno considerato positivamente il valore del punteggio della prova – purché sufficiente, non conoscano (o non condividano) quel parere. Buon per chi ha presentato ricorso.

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