Concorso dirigente tecnico: un emendamento prevede che possano accedere anche DSGA con 3 anni di servizio

Alla Camera è in discussione il DL 75 del 23 giugno 2023 che all’art. 21 prevede il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’istruzione e del merito, compresa la necessità di rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. Proprio in riferimento al ruolo dirigenziale con funzioni ispettive per l’accesso al ruolo dei dirigenti tecnici – di cui è atteso il nuovo regolamento e il bando – sono stati presentati due emendamenti, il primo dei quali, sottoscritto da deputati di Azione-Italia Viva, propone di ammettere direttamente alle prove scritte del concorso dirigenti tecnici chi abbia svolto per almeno un quinquennio, con incarichi a tempo determinato, le funzioni di dirigente tecnico nell’ambito dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero.

Il secondo emendamento, proposto da deputati della Lega lascia tutti di sasso, perché, a fronte di una anzianità di almeno nove anni prestati in scuole statali richiesti per i docenti che intendono partecipare al concorso dirigenti tecnici (Testo Unico sull’istruzione, art. 420), viene invece previsto che possano partecipare al concorso dirigenti tecnici anche DSGA con soli tre anni di servizio. Tre anni valgono come nove? Senza considerare che per esercitare la funzione di dirigente tecnico servono anche competenze pedagogiche e didattiche che i DSGA non hanno. 

Vediamo di seguito gli emendamenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell’istruzione e del merito, anche in deroga a quanto previsto all’articolo 420, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 1 del presente decreto, con riferimento ai requisiti di partecipazione, in sede di prima applicazione, esclusivamente per la procedura di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ammessi a partecipare direttamente alle prove scritte tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano svolto almeno per un quinquennio, con incarichi a tempo determinato, le funzioni di dirigente tecnico nell’ambito dell’amministrazione centrale e periferica del predetto Ministero. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Boschi Maria Elena, D’Alessio Antonio, Grippo Valentina, Giachetti Roberto

21.7.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell’istruzione e del merito, all’articolo 420, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) I direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ruolo che abbiano maturato un’anzianità complessiva nel profilo di appartenenza di almeno 3 anni».

Miele Giovanna, Sasso Rossano, Latini Giorgia 

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