Concorsi addio. Lasciate ogni speranza o voi che entrate….

La legge finanziaria 2008, tuttora vigente, aveva previsto che, in attesa dell’attuazione della complessiva riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti (art.2, comma 414, legge 244/2007), venisse definita con regolamento ministeriale la disciplina del reclutamento degli insegnanti, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni, mantenendo, cioè, la validità delle graduatorie ad esaurimento.

Non solo questa procedura per il reclutamento è stata del tutto ignorata, ma oggi ne viene data una interpretazione negativa nella relazione che accompagna il regolamento per la formazione iniziale dei docenti, in base alla quale quella legge avrebbe voluto soltanto indicare lo strumento normativo di attuazione senza alcuna prescrizione sui modi e i tempi di attuazione. 

Comprendiamo che l’ardita interpretazione, come si evince dal contesto della relazione, è motivata dal problema di portare ad esaurimento, prima di ogni altra forma di reclutamento, le graduatorie dei precari, pur nella consapevolezza che per farlo occorrerà tempo. Ma se, dunque, l’avvio di qualsiasi nuova forma di reclutamento è subordinato alla previa messa a regime della nuova formazione universitaria dei docenti (2016-17) e, soprattutto, all’utilizzo completo delle graduatorie ad esaurimento (di questo passo basteranno i prossimi 15 anni per farlo?), quando mai potranno essere banditi quei nuovi concorsi a cadenza biennale come prevedeva (e prevede tuttora) la legge finanziaria 2008?

Lasciate ogni speranza o voi che entrate…