Carta del docente per precari. La sentenza del Consiglio di Stato fa cadere le mura di Gerico?

La legge 107/2015 ha decisamente riformato la formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti, prevedendone l’obbligo permanente e strutturale, accompagnato dal sostegno finanziario pro capite di 500 euro annuali esentasse (Carta del docente) a sostegno della loro formazione professionale.

Obbligo formativo e Carta del docente – che vanno a braccetto – previsti ad oggi solamente per i docenti di ruolo.

Per i docenti precari con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività nessun obbligo di aggiornamento e niente Carta del docente.

Eppure, quei docenti con contratto a tempo determinato ai quali ogni anno sono affidate le classi non sono pochi; anzi, secondo l’ultima rilevazione del 2019-20 del portale dati del Ministero dell’istruzione sono oltre il quinto del totale (20,6%), cioè un docente ogni cinque.

Sull’estensione dell’obbligo di aggiornamento ai docenti precari non si sono sentite voci, invocando la parità di trattamento, mentre, al contrario, sono state diverse le proposte (emendamento bocciato in Parlamento) e i ricorsi (respinti dal TAR), per ottenere a favore dei docenti precari la fruizione della carta del docente a valore pieno (500 euro) oppure ridotto (300).

Ma lo SNADIR, il sindacato dei docenti di religione, ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la sua richiesta di equiparazione tra docenti di ruolo e non, ottenendo ragione dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1842/2022, che ha riconosciuto il diritto ad ottenere la Carta docente anche agli insegnanti di religione cattolica incaricati annuali (docenti a tempo determinato), poiché “anche per gli strumenti, le risorse e le opportunità, che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo”.

Principio tutelato (ha sottolineato lo SNADIR), in via primaria dalla Costituzione all’art. 3, in materia di tutela del diritto di uguaglianza e non discriminazione, all’art. 35, in materia di tutela della formazione ed elevazione professionale dei lavoratori e dell’art. 97, in materia di imparzialità e buon andamento amministrativo.

Il ministero dell’istruzione dovrà ora dare attuazione alla sentenza, quanto meno a favore dei docenti di RC con supplenza annuale, ma non potrà non considerare anche i 38mila docenti con supplenza annuale su posto comune e di sostegno (dati del portale dati Miur del 2019-20).

Ma se le mura di Gerico (carta del docente anche per i precari) dovessero cadere completamente, i nuovi destinatari sarebbero complessivamente 186mila, che, al costo di 500 euro pro capite peserebbero sul bilancio del ministero dell’istruzione (MEF permettendo) per almeno 93 milioni di euro all’anno. A quel punto verrebbe esteso anche a loro l’obbligo di aggiornamento, peraltro mai regolamentato neanche per i docenti di ruolo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA