Buona Scuola a rischio di disapplicazione?

Se, come tutto lascia prevedere, il nuovo Testo Unico per il dipendenti pubblici, in versione Madia, sarà approvato dal Consiglio dei Ministri, quale effetti potrebbe avere sulla Buona Scuola relativamente al potere di disapplicare la legge tramite la contrattazione sindacale?

Poiché la bozza prevede, in proposito, che “Eventuali disposizioni di legge che introducono discipline dei rapporti di lavoro … possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”, potrebbero essere a rischio nella Buona Scuola le norme riguardanti materie contrattuali.

Quali possono essere? La mobilità nelle varie applicazioni compresa la chiamata diretta?

Probabilmente no, perché la mobilità, come le sanzioni disciplinari e le prestazioni per il trattamento accessorio, è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge (art. 40, c. 1).

Forse il bonus premiale è al sicuro, mentre le norme sulla formazione in servizio degli insegnanti (obbligo di aggiornamento, card del docente) potrebbero essere disapplicate.

Teoricamente il comma 196 della legge 107/15 (Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge) dovrebbe mettere al sicuro da incursioni disapplicative tutta la Buona Scuola. Ma, dopo la sconfitta referendaria e il cambio del ministro all’istruzione niente è più sicuro come prima.

Nel frattempo, in attesa di vedere se il rinnovo del contratto, atteso da sette anni, vorrà disapplicare qualche norma della Buona Scuola, con il contratto sulla mobilità 2017 i sindacati hanno ottenuto la disapplicazione momentanea del vincolo triennale e dei trasferimenti da scuola a scuola.