
La direttiva ministeriale sui BES, Bisogni Educativi Speciali, dopo aver precisato che per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre “i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico”, dedica un particolare capitolo agli alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività.
Gli alunni e gli studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività costituiscono un problema ben noto agl insegnanti. Si può dire che non vi sia docente che nel corso della carriera non abbia avuto in classe un alunno iperattivo.
La scienza li ha spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder),
corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività.
L’ADHD – ricorda la direttiva ministeriale – si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una “causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Con notevole frequenza l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell’apprendimento; disturbi d’ansia; disturbi dell’umore, etc”.
Il percorso migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz’altro quando è presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo.
Normalmente i ragazzi con ADHD non hanno la certificazione di disabilità (diritto al sostegno), ma hanno diritto a veder tutelato il loro successo formativo; a loro possono essere estese le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.
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