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Anagrafe studenti: sezione separata per dati disabilità

Le informazioni saranno conservate nella sezione separata per tutto il periodo di frequenza nel sistema nazionale di istruzione per poi essere cancellate in modo irreversibile. Nell’Anagrafe non saranno inseriti i dati relativi agli studenti affetti da DSA

Via libera del Garante privacy alla dematerializzazione delle procedure per l’assegnazione del personale di sostegno agli studenti disabili. Lo rende noto la Newsletter del Garante, che specifica che il parere favorevole dell’Autorità è stato espresso su uno schema di regolamento del Miur che disciplina la raccolta ed il successivo trattamento dei dati riferiti alla disabilità degli alunni censiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti.

Per garantire la massima riservatezza, documenti delicati quali la certificazione dello stato di handicap, la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato saranno inseriti in una sezione separata dell’Anagrafe e senza il nominativo dell’alunno.

Esclusivamente per la cosiddetta “assegnazione dei posti in deroga” su richiesta della famiglia e previa autorizzazione del dirigente scolastico sarà possibile per gli uffici competenti associare i dati identificativi degli studenti con quelli relativi alla loro disabilità, ciò attraverso le specifiche funzioni del sistema informativo del Miur. Le informazioni degli alunni disabili saranno conservate nella sezione separata per tutto il periodo di frequenza nel sistema nazionale di istruzione per poi essere cancellate in modo irreversibile.

Nell’Anagrafe non saranno inseriti i dati relativi agli studenti affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), il cui diritto all’integrazione scolastica è garantito da una differente disciplina di settore.

L’Anagrafe degli studenti, istituita presso il Miur per la vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo scolastico e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero, sarà alimentata anche con i dati degli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia. Il Garante ha, infatti, dato parere positivo anche sullo schema di decreto del Miur che prevede tale modifica, precisando però che i predetti dati non dovranno essere utilizzati per vigilare sull’assolvimento dell’obbligo scolastico, tenuto conto che la scuola dell’infanzia, che accoglie i bambini tra i 3 e i 5 anni compiuti, non rientra nella scuola dell’obbligo rivolta alla fascia di età tra i 6 e i 16 anni.

I due schemi sottoposti all’Autorità accolgono le indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso di incontri e contatti, volti a renderli conformi alle regole in materia di privacy e a garantire un elevato livello di tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli studenti, tenuto conto anche della minore età degli interessati e della loro condizione di disabilità.

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