Alunni stranieri, prime classi oltre il 30% nella secondaria di II grado: 6 motivi per i quali è difficile applicare la norma

Il decreto-legge 170/26 prevede all’art. 13 che “le istituzioni scolastiche (…) a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028 provvedono a costituire le classi iniziali (…) della scuola secondaria di primo e di secondo grado in modo che nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione, non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima”.

Per l’iscrizione alle prime classi della secondaria di II grado sono diversi gli elementi che rendono questa disposizione inapplicabile o, quanto meno, di difficile applicazione. Vediamone alcuni.

1. Non vi è differenza tra alunni di recente immigrazione e alunni di seconda generazione, tutti accomunati nel medesimo controllo.
2. La frequenza per almeno tre anni con esito non positivo si applica solo per gli alunni stranieri ma non per quelli italiani, evidenziando un possibile vulnus anticostituzionale.
3. La frequenza pregressa con esiti non positivi viene considerata nonostante l’acquisizione del diploma di terza media.
4. Non è definita la modalità del controllo sulla frequenza senza esito positivo degli anni pregressi. Se la modalità venisse prevista nel modello di iscrizione, tale modello dovrebbe acquisire preventivamente il parere del garante della privacy.
5. Il dirigente scolastico della scuola di iscrizione dovrebbe richiedere alla/e scuola/e secondaria/e di I grado di precedente frequenza i dati valutativi di merito di ciascun alunno straniero per ognuno degli anni del triennio pregresso.
6. Viene ignorato il vincolo previsto dall’art. 45 del DPR 394/1999 che prevede: “L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani”.

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